Cessione del credito, le prime soluzioni dopo lo stop

Iniziano a prendere forma i primi interventi che dovrebbero limare i danno dello stop alla cessione del credito e sconto in fattura nel campo dei bonus edilizi. Uno stop deciso dal governo Meloni con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023.

Il provvedimento mette il punto “fine” alla possibilità delle due opzioni. In sostanza si stabilisce che dal 17 febbraio 2023 non si potrà più fare l’opzione. L’unica strada percorribile per il godimento dei bonus casa, quindi, resta unica. Vale a dire la detrazione in dichiarazione redditi da spalmare su più anni d’imposta in quote uguali.

Ci sono però delle eccezioni.

I lavori che non rientrano nello stop dello sconto e cessione del credito

Lo stesso decreto, salva alcune ipotesi. Infatti, come scritto adesso (quindi senza considerare eventuali cambiamenti che potrebbero arrivare nella fase di conversione in legge):

  • si potrà ancora fare l’opzione per sconto in fattura o cessione del credito per quei lavori il cui titolo abilitativo (CILA, CILAS, permesso a costruire, SCIA, ecc.

    ) risulti presentato entro il 16 febbraio 2023

  • per i lavori in edilizia libera, l’opzione è ancora ammessa solo per quei lavori già iniziati entro il 16 febbraio 2023.

Se poi trattasi di interventi su edificio condominiale (parti comuni del condominio) si potrà optare ancora per sconto o cessione del credito solo se anche la delibera dei lavori risulti adottata entro il 16 febbraio 2023.

La questione della data inizio lavori in edilizia libera

Come detto, per i lavori in edilizia libera, ossia quelli per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito si può fare se i lavori risultano iniziati entro il 16 febbraio 2023.

Sono lavori in edilizia libera ad esempio, la sostituzione degli infissi, la tinteggiatura della facciata, ecc.

Qui però il decreto non specifica come dimostrare la data inizio lavori. Serve una data certa. E non si può nemmeno pensare di farla autocertificare dallo stesso committente o dall’impresa/fornitore. Se così fosse tutti autocertificherebbero una data anteriore al 17 febbraio 2023.

La soluzione potrebbe arrivare con la conversione in legge del decreto stesso. Si fa largo l’ipotesi di dimostrare l’avvio lavori con documenti da cui, appunto, si evince una data certa. Ad esempio, il bonifico di pagamento della fattura e/o la fattura stessa.

Cessione del credito, le banche ritardano l’accettazione (la soluzione)

Altro nodo da risolvere riguarda la comunicazione all’Agenzia Entrate dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura per le spese 2022. Un adempimento che è in scadenza il 31 marzo 2023.

Molti contribuenti, tuttavia, non sanno come comportarsi a fronte di quelle fatture che non ancora risultano accettate dalle banche e che, quindi, non possono formare oggetto della comunicazione in scadenza.

Per evitare, dunque, che l’opzione non si perfezioni per mancata comunicazione, ci sarà un emendamento che permetterà di caricarli nel cassetto fiscale dell’Agenzia Entrate anche se la procedura di accettazione del cessionario (banca o altro) non si è ancora conclusa al 31 marzo 2023.

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